COMUNE DI CREMONA

Ordinanza del Sindaco di divieto di circolazione di tutti i veicoli non catalizzati dal giorno lunedì 7 novembre 2005 al giorno 23 dicembre 2005 e dal giorno 9 gennaio 2006 al giorno 3 marzo 2006, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 su tutto il territorio comunale

Cremona, lì novembre 2005

IL SINDACO

  • Vista la necessità di raggiungere i valori limite di qualità dell’aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dal decreto ministeriale 60/02, che prevede per il parametro PM 10 di conseguire entro il 2005 il limite di 40 microgrammi/mc come concentrazione media annuale ed il limite di 50 microgrammi/mc, come concentrazione media giornaliera da non superare più di 35 volte l’anno;

  • Considerato che la città di Cremona, anche a causa della sua posizione geografica, è soggetta a frequenti episodi di inquinamento dell’aria, derivanti dalle polveri sottili (PM 10), specie durante la stagione invernale, come confermato dai dati storici degli ultimi anni, che hanno comportato diverse chiusure della città al traffico veicolare al fine della riduzione dell’inquinamento;

  • considerato che nell’inverno 2004-2005 si sono verificati 80 superamenti della soglia d’attenzione per il parametro PM 10;

  • considerato che dalla stagione invernale 2002 – 2003 il comune di Cremona ha adottato un articolato piano anti smog che ha consentito una riduzione dell’inquinamento e delle giornate di chiusura del traffico veicolare rispetto al passato;

  • richiamata la Delibera Giunta Regionale 19 ottobre 2001, n. 6501 "zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell'inquinamento da PM 10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di energia e piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico ", dove il comune di Cremona veniva dichiarato "Comune critico" in quanto capoluogo di provincia e fissati i limiti di attenzione e di allarme per il parametro PM 10, rispettivamente a 50 microgrammi/mc e 75 microgrammi/mc, misurati nelle 24 ore per l'adozione dei provvedimenti di restrizione del traffico;

  • richiamata la Delibera Giunta Regionale 28 ottobre 2002, n. 10863 "disposizioni concernenti il piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico – modifica della DGR 19 ottobre 2001, n. 6501" in cui veniva confermato il valore limite di attenzione per il parametro PM 10 in 50 microgrammi/mc misurato nelle 24 ore;

  • richiamata la Delibera Giunta Regionale del 29 luglio 2003, n. 13856 "piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia";

  • richiamata la Delibera Giunta Regionale del 4 agosto 2005, n. 8/552 "Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia" in cui vengono fissati i giorni e gli orari di chiusura al traffico veicolare;

  • richiamata la Delibera di Giunta Municipale del 4 novembre 2005, immediatamente esecutiva con cui viene approvato il Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da adottare nell’inverno 2005-2006;

  • visto il Decreto Ministeriale del 21 aprile 1999, n.163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambienti e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" ove all'art. 1, comma 2, si prevede che i Comuni, in cui la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione… sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b del Nuovo Codice della Strada;

  • visto l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285, con il quale si da’ facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

  • visti l’articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e l’articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona, che danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze;

ORDINA

Il blocco del traffico di tutti i mezzi non catalizzati (veicoli, motoveicoli e ciclomotori) su tutto il territorio municipale dal 7 novembre 2005 al 23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio 2006 al 3 marzo 2006, nei giorni dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali) nei seguenti orari: dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Sono esclusi dal blocco del traffico a fasce orarie i seguenti mezzi:

  • autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (elettrici);

  • autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);

  • autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall’1 gennaio 1993 o in precedenza, purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CEE

  • autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;

  • motoveicoli e ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE;

  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi omologati precedentemente alla citata direttiva 97/24/CEE.

ORDINA ALTRESI’

di non applicare il divieto di circolazione:

  • ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nel territorio comunale;

  • ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali e stradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Vengono inoltre escluse dal presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

  • autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Locale;

  • autoveicoli di pronto soccorso;

  • mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;

  • taxi e veicoli a noleggio con conducente;

  • autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;

  • autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare;

  • autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);

  • autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;

  • autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall’ufficio permessi o in alternativa la tessera di iscrizione al relativo ordine, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;

  • autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia);

  • autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;

  • autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con appositi provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione per particolari veicoli e/o per particolari necessità. Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione.

AVVERTE

Chi non rispetta la presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice della strada

AVVERTE ALTRESI’

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione

Il presente provvedimento sarà reso noto con i mezzi più celeri ed opportuni.

* Mandare copia al Signor Prefetto della Provincia di Cremona, al Signor Questore, ai Comandi provinciali delle Forze dell’Ordine, al Presidente della Provincia di Cremona, all’ A.R.P.A. dipartimento di Cremona, all’A.E.M. S.p.A. Servizio Segnaletica, al Signor Assessore alle Politiche Ambientali, nonchè ai Direttori dei Settori Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Mobilità, Affari Generali, Segreteria - Gabinetto del Sindaco;

* mandare altresì, per conoscenza, copia al Signor Prefetto della Provincia di Piacenza ed ai Signori Sindaci dei Comuni di Castelvetro Piacentino, Spinadesco, Sesto ed Uniti, Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo, Malagnino, Gerre de Caprioli, Bonemerse e Stagno Lombardo.

IL SINDACO

prof. Gian Carlo Corada

ALLEGATO "A"

TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL

denominazione

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

data di inizio

dal 1/1/1993

dal 1/1/1997

dal 1/1/2001

dal 1/1/2006

codici

1991/441/CEE
1993/59/CEE
1994/12/CE

1996/69/CE

1998/69/CE A
1999/102/CE A
2001/1/CE A
2001/100/CE A
2002/80/CE A
2003/76/CE A

1998/69/CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96/CE B
1999/102/CE rif. 98/69 CE B
2001/1/CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE B
2001/100/CE B
2002/80/CE B
2003/76/CE B


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