Cremona,
lì novembre 2005
IL
SINDACO
-
Vista
la
necessità di raggiungere i valori limite di qualità
dell’aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE
recepite dal decreto ministeriale 60/02, che prevede per il parametro
PM 10 di conseguire entro il 2005 il limite di 40 microgrammi/mc come
concentrazione media annuale ed il limite di 50 microgrammi/mc, come
concentrazione media giornaliera da non superare più di 35 volte
l’anno;
-
Considerato
che la città di Cremona, anche a causa della sua posizione
geografica, è soggetta a frequenti episodi di inquinamento
dell’aria, derivanti dalle polveri sottili (PM 10), specie
durante la stagione invernale, come confermato dai dati storici degli
ultimi anni, che hanno comportato diverse chiusure della città
al traffico veicolare al fine della riduzione dell’inquinamento;
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considerato
che nell’inverno 2004-2005 si sono verificati 80 superamenti
della soglia d’attenzione per il parametro PM 10;
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considerato
che dalla stagione invernale 2002 – 2003 il comune di Cremona ha
adottato un articolato piano anti smog che ha consentito una riduzione
dell’inquinamento e delle giornate di chiusura del traffico
veicolare rispetto al passato;
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richiamata
la Delibera
Giunta Regionale 19 ottobre 2001, n. 6501 "zonizzazione
del territorio regionale per il
conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, ambiente,
ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio,
relativamente al controllo dell'inquinamento da PM 10, fissazione dei
limiti di emissione degli impianti di energia e piano d'azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico ", dove il comune di Cremona veniva dichiarato "Comune
critico" in quanto capoluogo di provincia e fissati i limiti di
attenzione e di allarme per il parametro PM 10, rispettivamente a 50
microgrammi/mc e 75 microgrammi/mc, misurati nelle 24 ore per
l'adozione dei provvedimenti di restrizione del traffico;
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richiamata
la Delibera Giunta Regionale 28
ottobre 2002, n. 10863 "disposizioni
concernenti il piano d’azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico –
modifica della DGR 19 ottobre 2001, n. 6501" in cui veniva confermato
il valore limite di attenzione per il parametro PM 10 in 50
microgrammi/mc misurato nelle 24 ore;
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richiamata
la Delibera
Giunta Regionale del 29 luglio 2003, n. 13856 "piano
d'azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con
particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone
critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia";
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richiamata
la Delibera
Giunta Regionale del 4 agosto 2005, n. 8/552 "Piano
d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti
di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico
veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della
regione Lombardia" in cui vengono fissati i giorni e gli orari di
chiusura al traffico veicolare;
-
richiamata
la
Delibera di Giunta Municipale del 4 novembre 2005, immediatamente
esecutiva con cui viene approvato il Piano
d’azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico da adottare nell’inverno 2005-2006;
-
visto
il Decreto Ministeriale del 21 aprile 1999,
n.163
"Regolamento recante
norme per l'individuazione dei criteri ambienti e sanitari, in base ai
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"
ove all'art. 1, comma 2, si prevede che i Comuni, in cui la situazione
meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere
possibili superamenti dei livelli di attenzione… sono tenuti ad
applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art.
7, comma 1, lett. b del Nuovo Codice della Strada;
-
visto
l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30
aprile 1992 n. 285, con il quale si da’ facoltà ai Comuni,
con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione dei veicoli
sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per
accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
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visti
l’articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e
l’articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona,
che danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze;
ORDINA
Il
blocco del
traffico di tutti i mezzi non catalizzati (veicoli, motoveicoli e
ciclomotori) su tutto il territorio municipale dal 7 novembre 2005 al
23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio 2006 al 3 marzo 2006, nei giorni dal
lunedì al venerdì (escluse le festività
infrasettimanali) nei seguenti orari: dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Sono
esclusi dal
blocco del traffico a fasce orarie i seguenti mezzi:
-
autoveicoli,
i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (elettrici);
-
autoveicoli
con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi
(metano, gpl);
-
autoveicoli
ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e
omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive direttive,
immatricolati a partire dall’1 gennaio 1993 o in precedenza,
purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CEE
-
autoveicoli
ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5
tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e
successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate
di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive
direttive;
-
motoveicoli
e
ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
-
motoveicoli
e
ciclomotori dotati di motore a quattro tempi omologati precedentemente
alla citata direttiva 97/24/CEE.
ORDINA
ALTRESI’
di non
applicare
il divieto di circolazione:
-
ai
tratti
autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nel
territorio comunale;
-
ai
tratti di
strade di collegamento tra gli svincoli autostradali e stradali ed i
parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi
pubblici.
Vengono
inoltre
escluse dal presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:
-
autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei
Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Locale;
-
autoveicoli
di pronto soccorso;
-
mezzi
di
trasporto pubblico e scuola bus;
-
taxi
e
veicoli a noleggio con conducente;
-
autoveicoli
utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del
relativo contrassegno;
-
autovetture
targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare;
-
autoveicoli
appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di
pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano
individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del
datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di
emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua,
sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici,
soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta
rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i
servizi di mensa);
-
autoveicoli
adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
-
autoveicoli
di medici e veterinari in visita urgente, muniti di apposita
autorizzazione annuale rilasciata dall’ufficio permessi o in
alternativa la tessera di iscrizione al relativo ordine, operatori
sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di
lavoro;
-
autoveicoli
utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie
indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es.
dialisi, chemioterapia);
-
autoveicoli
utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la
fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di
lavoro;
-
autoveicoli
dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le
funzioni del proprio ministero;
Potranno
essere
accordate, dalla Polizia Municipale, con appositi provvedimenti
motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione per
particolari veicoli e/o per particolari necessità. Non è
prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione.
AVVERTE
Chi non
rispetta
la presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice della
strada
AVVERTE
ALTRESI’
Contro
il
presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR
della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione
Il
presente
provvedimento sarà reso noto con i mezzi più celeri ed
opportuni.
*
Mandare copia
al Signor Prefetto della Provincia di Cremona, al Signor Questore, ai
Comandi provinciali delle Forze dell’Ordine, al Presidente della
Provincia di Cremona, all’ A.R.P.A. dipartimento di Cremona,
all’A.E.M. S.p.A. Servizio Segnaletica, al Signor Assessore alle
Politiche Ambientali, nonchè ai Direttori dei Settori Lavori
Pubblici, Polizia Municipale, Mobilità, Affari Generali,
Segreteria - Gabinetto del Sindaco;
*
mandare
altresì, per conoscenza, copia al Signor Prefetto della
Provincia di Piacenza ed ai Signori Sindaci dei Comuni di Castelvetro
Piacentino, Spinadesco, Sesto ed Uniti, Castelverde, Gadesco Pieve
Delmona, Persico Dosimo, Malagnino, Gerre de Caprioli, Bonemerse e
Stagno Lombardo.
IL
SINDACO
prof.
Gian Carlo
Corada
ALLEGATO "A"
TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI
O ECO-DIESEL
denominazione
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EURO 1
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EURO 2
|
EURO 3
|
EURO 4
|
data di inizio
|
dal 1/1/1993
|
dal 1/1/1997
|
dal 1/1/2001
|
dal 1/1/2006
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codici
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1991/441/CEE
1993/59/CEE
1994/12/CE
|
1996/69/CE
|
1998/69/CE A
1999/102/CE A
2001/1/CE A
2001/100/CE A
2002/80/CE A
2003/76/CE A
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1998/69/CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96/CE B
1999/102/CE rif. 98/69 CE B
2001/1/CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE B
2001/100/CE B
2002/80/CE B
2003/76/CE B
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