Cremona,
lì 7 novembre 2006
IL
SINDACO
- Vista la necessità di raggiungere i valori limite di
qualità
dell’aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE
recepite dal
decreto ministeriale 60/02, che
prevede per il parametro PM 10 di conseguire entro il 2005 il limite di
40 microgrammi/mc come concentrazione media annuale ed il limite di 50
microgrammi/mc, come concentrazione
media giornaliera da non superare più di 35 volte l’anno;
- Considerato che la città di Cremona, anche a causa
della sua
posizione geografica, è soggetta a frequenti episodi di
inquinamento
dell’aria, derivanti dalle polveri
sottili (PM 10), specie durante la stagione invernale, come confermato
dai dati storici degli ultimi anni, che hanno comportato diverse
chiusure della città al traffico veicolare
al fine della riduzione dell’inquinamento;
- considerato che nell’inverno 2005-2006 si sono
verificati 146 superamenti della soglia d’attenzione per il
parametro PM 10;
- considerato che dalla stagione invernale 2002 – 2003
il comune di
Cremona ha adottato un articolato piano anti smog che ha consentito una
riduzione
dell’inquinamento e delle giornate di chiusura del traffico
veicolare
rispetto al passato;
- richiamata la Delibera
Giunta Regionale 19 ottobre 2001, n. 6501
"zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli
obiettivi di qualità dell’aria,
ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di
monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da PM
10,
fissazione dei limiti di emissione degli
impianti di energia e piano d’azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico…",
dove il
comune di Cremona veniva
dichiarato "Comune critico" in quanto capoluogo di provincia e fissati
i limiti di attenzione e di allarme per il parametro PM 10,
rispettivamente a 50 microgrammi/mc e 75
microgrammi/mc, misurati nelle 24 ore per l’adozione dei
provvedimenti
di restrizione del traffico;
- richiamata la Delibera Giunta Regionale 28
ottobre 2002, n. 10863
"disposizioni concernenti il piano d’azione per il contenimento e
la
prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico – modifica della DGR 19 ottobre 2001, n.
6501"
in cui veniva confermato il valore limite di attenzione per il
parametro PM 10 in 50 microgrammi/mc
misurato nelle 24 ore;
- richiamata la Delibera
Giunta Regionale del 29 luglio 2003, n. 13856
"piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento
atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare,
relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione
Lombardia";
- richiamata la Delibera
Giunta Regionale del 26 ottobre 2006, n. 8/3398 "Criteri
e modalità di attuazione del Piano d’azione per il
contenimento e la prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico, per il periodo dal 1°
Novembre 2006 al 31 Marzo 2007";con particolare riferimento al traffico
veicolare, relativamente alle zone
critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia" in cui vengono
fissati i giorni e gli orari di chiusura al traffico veicolare;
- richiamata la Comunicazione di Giunta Municipale del 31
Ottobre
2006, immediatamente esecutiva con cui viene approvato il Piano
d’azione regionale, di cui alla citata
delibera del 26 Ottobre 2006, per il contenimento e la prevenzione
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da adottare
nell’inverno 2006-2007;
- visto il Decreto Ministeriale del 21 aprile 1999,
n.163
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambienti e
sanitari, in base ai quali i sindaci adottano
le misure di limitazione della circolazione" ove all'art. 1, comma 2,
si prevede che i Comuni, in cui la situazione meteoclimatica e
l'entità
delle emissioni facciano prevedere
possibili superamenti dei livelli di attenzione… sono tenuti ad
applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art.
7, comma 1, lett. b del Nuovo Codice
della Strada;
- visto l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato
con D. Lgs.vo
30 aprile 1992 n. 285, con il quale si da’ facoltà ai
Comuni, con
ordinanza del Sindaco, di
limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o
di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione
degli inquinamenti;
- visti l’articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto
2000 n. 267 e
l’articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona,
che
danno il potere al Sindaco di
emettere ordinanze;
ORDINA
il blocco del traffico su tutto il territorio municipale dal 7
novembre 2006 al 23 dicembre 2006 e dal giorno 8 gennaio 2006 al 31
marzo 2006, nei giorni dal
lunedì al venerdì (escluse le festività
infrasettimanali) nei seguenti
orari: dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
dei seguenti mezzi:
- autoveicoli ad accensione comandata ( benzina) non
omologati ai
sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive , non adibiti a
servizio pubblico ( detti" pre-Euro 1 a
benzina)
- autoveicoli ad accensione spontanea ( diesel) non omologati
ai
sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1. B, oppure non omologati
ai sensi della direttiva 94/12/CEE e
successive direttive , non adibiti a servizio pubblico ( detti "
pre-Euro 1 Diesel" e " Euro 1 Diesel ")
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi
della
direttiva 97/24/CEE,capitolo 5 , e successive direttive, non adibiti a
servizio pubblico ( detti " pre-Euro 1
a 2 tempi)
Sono esclusi dal blocco del traffico a fasce orarie i
seguenti mezzi:
- autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione
nulla (elettrici);
- autoveicoli a trazione elettrica alternativa o
complementare ( detti ibridi e bimodali);
- autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a
carburanti gassosi (metano, gpl);
- autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina,
dotati di
catalizzatore e omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e
successive direttive, immatricolati a
partire dall’1 gennaio 1993 o in precedenza, purchè
conformi alla
citata direttiva 91/441/CEE
- gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (
benzina ) di
massa superiore alle 3.5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva
91/542/CEE,punto 6.2.1.A e
successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate
, omologate ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea ( diesel) omologati
ai sensi della direttiva 94/12/CEE.;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa
massima
superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della
direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di
massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi
della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- motoveicoli e ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi
della direttiva 97/24/CEE;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi
omologati precedentemente alla citata direttiva 97/24/CEE.
ORDINA
ALTRESI’
di non applicare il divieto di circolazione:
- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali
ricadenti nel territorio comunale;
- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli
autostradali e
stradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni
periferiche dei mezzi pubblici.
Vengono inoltre escluse dal presente provvedimento le seguenti
categorie di veicoli:
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di
Polizia,
delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia
Locale;
- autoveicoli di pronto soccorso;
- mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
- taxi e veicoli a noleggio con conducente;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di
handicap, muniti del relativo contrassegno;
- autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare;
- autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che
svolgono
funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che
risultano
individuabili o con adeguato contrassegno
o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei
servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo
(luce, gas, acqua, sistemi informatici,
impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale,
distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti,
distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per
i servizi di mensa);
- autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e
valori;
- autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente,
muniti di
apposita autorizzazione annuale rilasciata dall’ufficio permessi
o in
alternativa la tessera di
iscrizione al relativo ordine, operatori sanitari ed assistenziali in
servizio con certificazione del datore di lavoro;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a
terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie
(es. dialisi, chemioterapia);
- autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi
tali da
impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal
datore di lavoro;
- autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di
qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi
gli
edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del
tesserino di riconoscimento;
- ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni
di guida e per lo svolgimento degli esami;
- ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento
certificato per la donazione ;
- ai veicoli con targa estera.
Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con
appositi
provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di
circolazione per particolari
veicoli e/o per particolari necessità. Non è prevista la
facoltà di
avvalersi di autocertificazione.
ORDINA
ALTRESI’
- è obbligatorio spegnere i motori degli autobus nella
fase di
stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le
fasi di carico/scarico, in particolare nelle
zone abitate;
- è vietata la combustione all’aperto di
materiale di origine
vegetale e in generale di incenerimento a terra di rifiuti speciali di
origine vegetale, ad eccezione di
quelli autorizzati ai sensi degli artt. 208.209, 210 e 211 del D.lgs
152/06 o delle procedure semplificate ( d.m. 6/2/98);
- è vietato climatizzare i seguenti spazi
dell’abitazione o ambienti ad essa complementari
cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di
abitazione con cantine, box, garage;
box, garage, depositi
AVVERTE
- la violazione del divieto di circolazione è
sanzionata ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera b) del Codice
della Strada.
- la violazione dell’ "obbligo di spegnimento dei
motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei
motori dei veicoli merci durante le fasi di carico e scarico in
particolare nelle zone abitate" è sanzionata ai sensi
dell’art. 38 bis del Regolamento di Polizia e la violazione dei
divieti di " combustione all’aperto di materiale di origine
vegetale ed in generale di incenerimento a terra di rifiuti speciali di
origine vegetale, ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi degli
artt. 208,209,210 e 211 del D.lgs 152/06 o delle procedure
semplificate" e di " climatizzare i seguenti spazi delle abitazioni o
ambienti ad essa complementari : cantine ripostigli scale primarie e
secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage,
depositi" sono sanzionati ai sensi dell’art. 7 bis del Testo
Unico degli Enti Locali;
AVVERTE
ALTRESI’
Contro il presente provvedimento è possibile presentare
ricorso al
TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione
Il presente provvedimento sarà reso noto con i mezzi
più celeri ed opportuni.
- Mandare copia al Signor Prefetto della Provincia di
Cremona, al
Signor Questore, ai Comandi provinciali delle Forze dell’Ordine,
al
Presidente della Provincia di
Cremona, all’ A.R.P.A. dipartimento di Cremona, all’A.E.M.
S.p.A.
Servizio Segnaletica, al Signor Assessore alle Politiche Ambientali,
nonchè ai Direttori dei Settori
Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Mobilità, Affari Generali,
Segreteria - Gabinetto del Sindaco;
- mandare altresì, per conoscenza, copia al Signor
Prefetto della
Provincia di Piacenza ed ai Signori Sindaci dei Comuni di Castelvetro
Piacentino, Spinadesco, Sesto ed Uniti,
Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo, Malagnino, Gerre de
Caprioli, Bonemerse e Stagno Lombardo.
IL SINDACO
prof. Gian Carlo Corada
ALLEGATO "A"
Sono da considerare catalizzati tutti i mezzi ad accensione
comandata, alimentati a benzina, dotati di catalizzatore, ed omologati
ai sensi della direttiva 91/441/CEE (nota come euro 1) e successive
direttive e quelli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi
della direttiva 91/441/CEE e successive direttive anche se
immatricolati prima del 1 gennaio 1993.
TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL
Codifiche normative Euro
denominazione
|
EURO 1
|
EURO 2
|
EURO 3
|
EURO 4
|
data di inizio
|
dal 1/1/1993
|
dal 1/1/1997
|
dal 1/1/2001
|
dal 1/1/2006
|
codici
|
1991/441/CEE
1993/59/CEE
1994/12/CE
|
1996/69/CE
|
1998/69/CE A
1999/102/CE A
2001/1/CE A
2001/100/CE A
2002/80/CE A
2003/76/CE A
|
1998/69/CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96/CE B
1999/102/CE rif. 98/69 CE B
2001/1/CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE B
2001/100/CE B
2002/80/CE B
2003/76/CE B
|
|