Cremona, lì 18 novembre 2003
IL SINDACO
Vista la
necessità di raggiungere i valori limite di qualità
dell'aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE
recepite dal decreto ministeriale 60/02, che prevede per il
parametro PM 10 di conseguire entro il 2005 il limite di 40
microgrammi/mc come concentrazione media annuale ed il limite di
50 microgrammi/mc, come concentrazione media giornaliera da non
superare più di 35 volte l'anno;
Considerato che
la città di Cremona, anche a causa della sua posizione
geografica, è soggetta a frequenti episodi di
inquinamento dell'aria, derivanti dalle polveri sottili (PM 10),
specie durante la stagione invernale, come confermato dai dati
storici degli ultimi anni, che hanno comportato diverse chiusure
della città al traffico veicolare al fine della riduzione
dell'inquinamento;
considerato che
nell'inverno 2002-2003 si sono verificati 73 superamenti della
soglia d'attenzione per il parametro PM 10;
considerato che
nella stagione invernale 2002 - 2003 il comune di Cremona aveva
adottato un articolato piano anti smog che ha consentito una
riduzione delle giornate di chiusura del traffico veicolare
rispetto all'inverno precedente;
richiamata la
Delibera Giunta Regionale 19 ottobre
2001, n. 6501 "zonizzazione del territorio regionale
per il conseguimento degli obiettivi di qualità
dell'aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della
rete di monitoraggio, relativamente al controllo
dell'inquinamento da PM 10, fissazione dei limiti di emissione
degli impianti di energia e piano d'azione per il contenimento e
la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico…", dove il comune di Cremona veniva
dichiarato "Comune critico" in quanto capoluogo di
provincia e fissati i limiti di attenzione e di allarme per il
parametro PM 10, rispettivamente a 50 microgrammi/mc e 75
microgrammi/mc, misurati nelle 24 ore per l'adozione dei
provvedimenti di restrizione del traffico;
richiamata la
Delibera Giunta Regionale 28 ottobre 2002, n. 10863
"disposizioni concernenti il piano d'azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico - modifica della DGR 19 ottobre 2001,
n. 6501" in cui veniva confermato il valore limite di
attenzione per il parametro PM 10 in 50 microgrammi/mc misurato
nelle 24 ore;
richiamata la
Delibera Giunta Regionale del 29
luglio 2003, n. 13856 "piano d'azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al
traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli
agglomerati della Regione Lombardia" in cui viene stabilito
il blocco dei mezzi non catalizzati e non eco diesel per il
periodo dal 1 novembre 2003 al 20 dicembre 2003 e dal 7 gennaio
2004 al 29 febbraio 2004 in fasce orarie nei giorni feriali;
richiamata la
Delibera Giunta Regionale del 17
ottobre 2003, n. 14645 "criteri e modalità di
attuazione del piano di azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con
particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente
alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia,
di cui alla D.G.R. n. 13856 del 29 luglio 2003" in cui
vengono fissati i giorni e gli orari di chiusura al traffico
veicolare estendendo tale possibilità anche ai comuni
capoluogo;
richiamata la
Delibera di Giunta Municipale n. 522 del 11 novembre 2003 con
cui viene approvato il Piano d'azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da
adottare nell'inverno 2003-2004;
visto il Decreto
Ministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 "Regolamento
recante norme per l'individuazione dei criteri ambienti e
sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione" ove all'art. 1, comma 2, si
prevede che i Comuni, in cui la situazione meteoclimatica e
l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili
superamenti dei livelli di attenzione… sono tenuti ad
applicare le misure di limitazione della circolazione di cui
all'art. 7, comma 1, lett. b del Nuovo Codice della Strada;
visto l'articolo
7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30 aprile
1992 n. 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni,
con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione dei
veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti;
visti l'articolo 54 comma 2/c della Legge 18
agosto 2000 n. 267 e l'articolo 12, lettera c) dello Statuto del
Comune di Cremona, che danno il potere al Sindaco di emettere
ordinanze;
ORDINA
il blocco del traffico di tutti i mezzi non
catalizzati (veicoli, motoveicoli e ciclomotori) dal 24 novembre
2003 al 20 dicembre 2003 e dal 7 gennaio 2004 al 29 febbraio
2004, nei giorni dal lunedì al venerdì (escluse le
festività infrasettimanali) nei seguenti orari: dalle ore
08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Sono
esclusi dal blocco del traffico a fasce orarie i seguenti mezzi:
autoveicoli, i
motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (elettrici);
autoveicoli con
motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi
(metano, gpl); - autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di
massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai
sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di
massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai
sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
motoveicoli e ciclomotori omologati ai sensi
della direttiva 97/24/CEE.
ORDINA
ALTRESI'
di non applicare il divieto di circolazione:
ai tratti
autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nel
territorio comunale;
ai tratti di strade di collegamento tra gli
svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza
delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Vengono inoltre escluse dal presente
provvedimento le seguenti categorie di veicoli:
autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA.,
dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale
e provinciale;
autoveicoli di
pronto soccorso;
mezzi di
trasporto pubblico e scuola bus;
taxi e veicoli a
noleggio con conducente;
autoveicoli
utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del
relativo contrassegno;
autovetture
targate CD e CC;
autoveicoli
appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni
di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano
individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione
del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi
di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas,
acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti
termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e
combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci,
alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
autoveicoli
adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
autoveicoli di
medici e veterinari in visita urgente, muniti di apposita
autorizzazione annuale rilasciata dall'ufficio permessi o in
alternativa la tessera di iscrizione al relativo ordine,
operatori sanitari ed assistenziali in servizio con
certificazione del datore di lavoro;
autoveicoli
utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie
indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie
(es. dialisi, chemioterapia);
autoveicoli
utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire
la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal
datore di lavoro;
autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di
culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio
ministero;
Potranno essere accordate, dalla Polizia
Municipale, con appositi provvedimenti motivati, eventuali
ulteriori deroghe al divieto di circolazione per particolari
veicoli e/o per particolari necessità. Non è
prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione
AVVERTE
Chi non rispetta la presente Ordinanza sarà
sanzionato ai sensi del Codice della strada
AVVERTE
ALTRESI'
Contro il presente provvedimento è
possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro
60 giorni dalla pubblicazione
INVITA
Tutta la popolazione a non utilizzare i mezzi
di trasporto privati e a ridurre le temperature negli ambienti e
gli orari di funzionamento degli impianti termici. Il presente
provvedimento sarà reso noto con i mezzi più celeri
ed opportuni.
IL
SINDACO dott. prof. Paolo Bodini
ALLEGATO
"A"
Sono da considerare catalizzati tutti i mezzi ad
accensione comandata, alimentati a benzina, dotati di
catalizzatore, ed omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE
(nota come euro 1) e successive direttive e quelli ad accensione
spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE
e successive direttive anche se immatricolati prima del 1 gennaio
2003;
TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O
ECO-DIESEL
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St I CE
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St II
CE
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St I
CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St II
CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St I CE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St II CE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St III
CE
Motoveicoli e/o ciclomotori di tipo
omologato ai sensi della direttiva 97/24 CE
|